| Sentenze Cassazione |
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Alcune sentenze della Cassazione di interesse generale
Sospensione patente nei centri abitati: attenti ad una TRAPPOLA nel Codice Stradale Ufficialmente sono limitazioni antismog per i centri abitati. Se avete un'auto ecchiotta, state attenti! All'Art. 7 del Codice della Strada è germogliato un comma 13-bis, aggiunto dall'Art. 2 della Legge n°120 del 29 luglio 2010 e passato sotto silenzio bulgaro.Oramai non esiste Comune che non abbia le proprie zone off-limits alle vetture non catalizzate, divieto alle Euro2, zone ZTL inibite alle Euro4 senza FAP (parlo per acronimi come in certe assurde convention aziendali per iniziati suonati). Quel ch'è importante annotare è che chi circola con mezzi appartenenti a categorie più anziane di quelle indicate nell'ordinanza del Vostro Sindaco, soggiace a sanzioni (pagamento da €155,00 ad €624,00) inclusa, in ipotesi di recidiva, che equivale a dire doppia violazione nel biennio, la sanzione della SOSPENSIONE DELLA PATENTE di guida da quindici a trenta giorni. Se non erriamo, abbiamo la fortuna di vivere nell'unico Paese d'Europa che vieta la circolazione alle autovetture strumentalizzando le Direttive Europee; infatti, oltre confine vige il sano principio che, se un'autovettura rispetta la Direttiva con cui fu omologata a tempo debito, può circolare in modo indefinito. Dove siano andati a finire i principi fondamentali del sistema sanzionatorio amministrativo comunitario non è dato sapere: mi riferisco a necessarietà, effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione. Qui, l'ho già scritto altrove, la ratio pare unicamente favorire il turn over del parco veicoli circolante, ad esclusivo vantaggio delle case costruttrici. Nutro, infine, qualche perplessità su chi sia in effetti l'Autorità che abbia la competenza ad emanare i provvedimenti antismog in questione. Non aiuta l'infelice formulazione dell'aggiunta al Codice Stradale. La parola di oggi è, dunque, EMISSIONI INQUINANTI. Il form qui sotto è a Vostra disposizione per ogni considerazione in proposito.
Cassazione: non commette reato il direttore di rivista online che non controlla i contenuti Il Direttore di una rivita online non è penalmente responsabile ex art. 57 c.p. per i contenuti del sito internet che dirige posto che la norma si riferisce solo alla carta stampata e non anche ai contenuti diffusi via internet. La norma in questione infatti impone al direttore o vice-direttore di un periodico cartaceo (stampa periodica) di esercitare un controllo sui contenuti per impedire che attraverso il mezzo stampa siano commessi reati ma non esiste un'analoga previsione per le pubblicazioni online. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.35511/2010 Quinta sezione penale) che ha fatto notare come il termine "stampa", dal punto di vista normativo, non può che riferirsi a comunicazioni riprodotte tipograficamente. E poco importa che i contenuti internet siano in qualche modo anch'essi stampabili giacchè, in tal caso, è l'utilizzatore finale a decidere eventualmente se stampare o meno il contenuto online. Oltretutto - fa notare la Corte - non tutti i contenuti internet risultano stampabili come ad esempio i video. Non c'è dubbio insomma: secondo gli Ermellini la telematica è molto più eterogenea della stampa tradizionale e non vi può essere quindi una equiparazione.
Cassazione: il datore di lavoro è tenuto a informare i dipendenti sui rischi specifici dell'utilizzo di un prodotto La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34771 depositata il 27/9/2010, ha stabilito che, perché possa ritenersi assolto l'obbligo di sicurezza previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 (vigente all'epoca dei fatti), è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici connessi all'uso di un prodotto. "Tale specificità non deve arrestarsi alla esplicitazione di un mero divieto, ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare." Nel caso specifico, in seguito al ricorso del legale rappresentante della società - condannato nei primi due gradi di giudizio per il delitto di omicidio colposo a seguito della morte di un proprio dipendente, avvenuta durante il lavaggio di una cisterna -, la Suprema Corte ha confermato quanto precedentemente stabilito dai giudici di merito ritenendo infondato il ricorso. In particolare, la Cassazione rileva che l'informazione specifica del rischio di esplosioni nell'utilizzo del prodotto (un solvente) non è stata data ai lavoratori addetti al lavaggio delle cisterne né risulta essere stata effettuata alcuna specifica attività di formazione in tema di sicurezza. Nel documento aziendale di valutazione dei rischi, inoltre, il pericolo di esplosioni conseguente all'uso del solvente non era stato preso in considerazione. La Corte ricorda infine che - come si legge in sentenza - "in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso, il datore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Cassazione n. 21587/2007)."
Tatuaggi? Non determinano in automatico l’esclusione da un concorso militare Con la sentenza n. 32617 del 30 settembre 2010 il Tar Lazio ha stabilito che un tatuaggio non determina l’esclusione automatica da un concorso militare. Come si legge dalla parte motiva della sentenza infatti, è necessario estrinsecare le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie se si tratta di tatuaggi coperti dall’uniforme. Il principio è stato enunciato dalla seconda sezione del Tribunale amministrativo laziale in seguito al ricorso proposto da un uomo in seguito al provvedimento di non idoneità alla visita medica di controllo nell’ambito di un concorso pubblico nella guardia di finanza. In seguito al ricorso dell’uomo considerato non idoneo, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’uomo in merito all’annullamento del provvedimento e hanno spiegato che "in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme, con conseguente onere per l'amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (T. A. R. Lazio, I, 9 marzo 2009, n. 2394). Nella fattispecie, l'amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall’uniforme. Ne deriva che l'impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo".
Codice penale novellato dalla nuova normativa antimafia Il "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia", approvato con la legge 13.8.2010, n. 136 (in G.U. n. 196 del 23/08/2010) ha introdotto nel nostro sistema numerose norme dirette a contrastare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose nell’attività pubblica. In questa sede ci limiteremo a dare cenni sulle modifiche apportate al codice penale. Per quanto riguarda il reato di "turbata libertà degli incanti" (art. 353, comma 1 c.p.), l’art. 9 della legge 13.8.2010, n. 136 incide con una semplice introduzione del minimo edittale di sei mesi di reclusione e un inasprimento del massimo edittale, ora di cinque anni. Ben più incisiva, tuttavia, la novella introdotta dall’articolo successivo della legge citata: fa il suo ingresso nel nostro codice penale, all’art. 353-bis, il reato di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente". Mentre la fattispecie di cui all’art. 353 c.p. necessita che la procedura di gara abbia avuto inizio, anche per la semplice configurazione come tentativo di turbata libertà degli incanti (si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 11005/2009), il nuovo reato ricorre ogniqualvolta qualcuno, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo, diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della amministrazione. E’ ora punibile, ad esempio, l’illecito accordo "sottobanco" tra il pubblico impiegato e il potenziale concorrente circa il contenuto del bando di gara o della lettera di invito.
Compensi per gli Avvocati Con la sentenza n.3481 depositata il 15 febbraio 2010, la seconda sezione civile della Corte di cassazione, in tema di compensi per avvocati in una procedura concorsuale, ha stabilito che va rigettato il ricorso dell’avvocato (proposto in seguito alla riduzione della parcella), che non specifichi "le voci per diritti e spese che sarebbero stati liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari". Secondo la ricostruzione della vicenda, il tribunale di Napoli, sezione fallimentare, con decreto respingeva il reclamo (ex art.26 della legge fallimentare) proposto dall’avvocato contro l’ordinanza emessa dal giudice delegato di liquidazione dei compensi professionali. Davanti ai giudici di legittimità, l’avvocato aveva quindi eccepito la violazione dell’art.24 della legge del 13 giugno 1942 n.794, (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) (per la mancata indicazione dl criterio adottato e per la mancata specificazione delle ragioni della riduzione apportata nella parcella) e aveva inoltre sostenuto che tale violazione avrebbe conseguentemente implicato anche il vizio di motivazione perché non avrebbe permesso alla parte interessata di denunciare specifiche violazioni della legge e della tariffa. La corte, rigettando il ricorso dell’avvocato, ha precisato che "il ricorrente si sofferma sulle somme liquidate nel giudizio di merito, ma non specifica quale fosse il valore della causa né quali avrebbero dovuto essere i coefficienti applicabili per diritti in relazione al valore della controversia e nemmeno quali delle spese non sarebbero state applicate". Inoltre, continua la Corte – "nemmeno si sostiene che siano stati violati i minimi tariffari per le competenze di procuratore e per gli onorari di avvocato, in relazione ai quali esiste l’obbligo del giudicante di non discostarsi dai medesimi".
Cassazione dura con chi raggira gli anziani La Corte di Cassazione adotta la linea dura contro chi raggira ed usa violenza contro gli anziani. Per la Corte le rapine ad anziani sono diventate un vero e proprio allarme sociale. Occupandosi del caso di tre persone indagate per concorso in una rapina impropria ai danni di una anziana donna, la seconda sezione penale della Corte (sentenza n. 3247/2010 ) ha stabilito che è legittima la custodia cautelare. Gli indagati avevano rapinato in casa l'anziana signora e l'avevano spostata con forza prendendola per un braccio per potersi dare alla fuga. Il gip di Roma aveva convalidato la custodia in carcere dei tre malviventi ed il caso finiva in Cassazione dove i rapinatori avevano cercato di alleggerire la loro posizione facendo anche rilevare l'assenza di precedenti penali. La Corte che ha respinto i ricorsi ha sottolineato che atti di questo genere non meritano nessuno sconto di pena dato che costituiscono un "grave allarme sociale". Ma non basta, secondo la Corte, "indipendentemente dalla presenza di precedenti a carico dei ricorrenti", è stato correttamente e legittimamente riscontrato "il pericolo di recidiva desumibile dalla gravita' e dalle modalita' del fatto che fanno pensare ad una preventiva organizzazione del piano (furto in abitazione ai danni di persona anziana e vulnerabile) con ripartizione dei ruoli".
Cassazione "giusta causa " La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n..6437 del 17 marzo 2010, ha stabilito che il licenziamento «per giusta causa» ha natura disciplinare e, come tale, deve sottostare alle norme dello statuto dei lavoratori. Una guardia giurata era stata licenziata dalla società privata dalla quale dipendeva dopo essere stato scoperto a dormire nelle ore di turno. Il Tribunale di primo grado, reintegrava nel posto di lavoro il dipendente con diritto al risarcimento dei danni, ritenendo sproporzionato e non corretto il licenziamento in tronco inflittogli , poiché, si violava quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori sulla contestazione dell’addebito e il diritto di difesa. La Corte di appello, però, convalidava il licenziamento spiegando che, nel licenziamento per giusta causa è ammesso il cd. licenziamento in tronco e quindi, non trovano applicazione le procedure previste per le contestazioni disciplinari. La Suprema Corte ha, invece, stabilito che "il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’articolo 7 della legge n.300 del 1970 circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa". Quindi, la società avrebbe prima dovuto contestare l’addebito al lavoratore e, poi mettere in condizione il lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa.
Cassazione più tutela in azienda Lavoratori più tutelati sulle mansioni svolte in azienda. Gli vanno infatti riconosciute quelle superiori, di fatto svolte, anche quando l'impresa ha conferito formalmente quell'incarico a un quadro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27825/2009, ha respinto il ricorso delle Poste. "Al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica - si legge in sentenza - per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla normativa, non è sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse (nella specie, la responsabilità di un reparto qualificato come unitario)".
Multe .. Notifica entro 60 giorni Era ora: finalmente tempi più concentrati per l'effettuazione delle notificazioni delle contravvenzioni stradali da parte della Pubblica Amministrazione. Era evidente che il limite di ben centocinquanta giorni era esagerato; tale limite scenderà ora a sessanta. Questa è, infatti, la decisione approvata dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato il 15 aprile 2010, quale modifica al Codice Stradale proposta dal Senatore Enrico Musso. Eclatante il caso delle multe seriali, quando, il più delle volte al cospetto di segnaletica incoerente ed incomprensibile, il cittadino, inconsapevole contravventore, prende una sequela di contravvenzioni sul percorso consueto casa-luogo di lavoro e poi si vede arrivare un salasso da svenimento.
Importanti Novità – Processo Civile La riforma del processo civile comincia ad assumere contorni ben definiti. È quanto emerge da un comunicato diffuso dal governo. La mediazioni civile, la semplificazione del processo civile e tributario sono i temi più importanti della riforma. Con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 in attuazione della delega contenuta nella legge che riforma il processo civile (legge 69/2009) è entrata in vigore la mediazione civile facoltativa dal 20 marzo 2010 per disciplinare il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, la cd. mediazione civile facoltativa (quella obbligatoria entrerà in vigore il 20 marzo 2011 e cioè dall’entrata in vigore del decreto). È invece il decreto ministeriale del 17 febbraio 2010 ad approvare un modello da utilizzare nella testimonianza scritta. Secondo il decreto, il testimone potrà scrivere in un apposito modulo le risposte ai quesito su cui sarà interrogato, apponendo la propria firma, autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere, sotto ogni risposta e in ogni foglio del modulo che sarà in seguito depositato in cancelleria per evitare che il testimone si rechi inutilmente in Tribunale per testimonianze semplici e per rendere più agevole lo svolgimento del processo civile. In ogni caso, il giudice potrà sempre chiamare a testimoniare il teste davanti a lui. Infine, con la circolare n.17 del 7 aprile 2010, l'agenzia delle Entrate, descritto le più importanti novità introdotte nel processo tributario: alcune disposizioni che si occupano di facilitare le procedure del processo civile si applicano anche in quello tributario. (Data: 18/04/2010
Ha diritto al risarcimento del danno per Mobbing da parte dell’Azienda il lavoratore che viene preso di mira e ridicolizzato dal capo davanti ai colleghi La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7382 del 26 marzo 2010, ha respinto il ricorso di un'azienda torinese che non aveva tutelato un dipendente dall'atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira, spesso mettendolo in ridicolo davanti ai colleghi. L'uomo veniva spesso ridicolizzato dal direttore dello stabilimento e sempre più spesso "veniva adibito a lavori molto gravosi rispetto a quelli svolti in passato", "nella indifferenza e complicità del rappresentante legale della società", fino al licenziamento. Di conseguenza, il lavoratore aveva citato in causa l'impresa. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino avevano accordato all'uomo il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Così la società ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La Cassazione lo ha respinto precisando ancora una volta quali sono i parametri per accordare un risarcimento per mobbing. In particolare precisa che "per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reitera comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo". Quindi, "ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti : a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psicofisica dei lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
Va sanzionato il Notaio che non indica il prezzo di vendita di un bene nel rogito Il Notaio ha l'obbligo di indicare nel rogito di compravendita il prezzo pattuito dalle parti. E ciò anche se la mancata indicazione del prezzo non determina la nullità della vendita. Il comportamento del Notaio resta comunque censurabile sotto il profilo deontologico giacchè rende meno protetta la posizione del venditore nel caso in cui si pongano problemi di risoluzione o di rescissione. La decisione è della terza sezione civile della Corte che con sentenza n. 5065/2010 ha anche ricordato quanto in precedenza dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva parlato di una procurata "instabilità" giuridica degli atti rogati. Il Notaio aveva sostenuto di aver inviato le parti a fare i pagamenti non in contanti ma mediante assegni bancari o circolari di cui avrebbero dovuto tenere una fotocopia. Ciò però non lo esime da responsabilità perchè in tal modo il Rogito ha abuto lo scopo evidente di avvantaggiare sotto il profilo fiscale l'acquirente e ciò si pone in contrasto con il principio dell'equidistanza dagli interessi delle parti che deve caraterizzare l'opera professionale del notaio.
Sanzione disciplinari Incappa nella sanzione disciplinare il magistrato che ritardi oltre misura la partecipazione all'udienza. Lo hanno stabilito i giudici delle Sezioni Unite nella sentenza n.22585 pubblicata il 26 ottobre 2009. Nella fattispecie viene rigettato il ricorso del pm che, in assenza di legittimo impedimento a svolgere le proprie funzioni, non preavvisò l'ufficio del ritardo costringendo il collegio penale ad una lunga attesa ed il procuratore alla sostituzione con altri pm. Inoltre la ricorrente non si precipitò in aula neppure dopo l'intimazione del procuratore. Confermata la sanzione dell'ammonimento irrogata a mente dell'art. 2 D. Lgs 109/2006 dalla Sezione Disciplinare.
Polo sicurezza INAIL Il vice presidente della Commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cazzola, intervenendo alla presentazione delle Linee di mandato strategico 2009-2012 del Civ dell'Inail, ha dichiarato che "deve essere assolutamente realizzato un 'polo della sicurezza' intorno all'Inail che instauri organici legami funzionali tra tutti gli enti pubblici che si occupano di sicurezza del lavoro e con le stesse Aziende sanitarie locali, che, in generale, a causa delal loro vocazione prevalentemente sanitaria ed ospedaliera non sono in grado, specie nel Sud, di svolgere i compiti loro affidati sul versante della sicurezza e della salute dei lavoratori". Il Testo Unico recentemente corretto su iniziativa del governo, spiega Cazzola, "affronta questo tema nel quadro delle tematiche delle sinergie tra gli enti che non devono consentire soltanto la realizzazione dei risparmi previsti ma che devono servire a migliorare l'attivita' di prevenzione, formazione , vigilanza e controllo a favore della sicurezza dei lavoratori".
Cassazione su RCA: il risarcimento del danno auto deve comprendere l’IVA anche se la riparazione no è ancora avvenuta La Corte di Cassazione (Sez. III), con sentenza 27 gennaio 2010, n. 1688, ha stabilito, in tema di risarcimento danni auto, che "il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati. ............. da:
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