| Nuove finestre d'accesso alle Pensioni dal 2011 |
|
Inserto a cura del Dipartimento
ARGOMENTI
PENSIONE DI VECCHIA
A decorrere dal mese di Gennaio 2011 è stata introdotta una sola finestra mobile che sposta in avanti la decorrenza della pensione di 12 o 18 mesi a seconda si tratti di lavoratore/ lavoratrice dipendente (pubblico e privato) o di lavoratore/ lavoratrice autonomo /Artigiano, Commerciante Coltivatore diretto, Colono , Mezzadro ) o Parasubordinato. Ricordiamo che valgono sempre le finestre previste per i lavoratori Autonomi anche per i lavoratori con contribuzione mista (lavoro dipendente autonomo) e che non si sono avvalsi della ricongiunzione Tale finestra si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste da norme specifiche ( dipendenti invalidi oltre 80%, non vedenti, arittimi, minatori ecc.). I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA SONO:
a) aver compiuto 65 anni di età (lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi);
Dal 1^ gennaio 2012, l’età pensionabile per dette lavoratrici è innalzata a 65 anni.
Sono rimasti invariati 60 anni per gli uomini e 55 per le donne se riconosciuti invalidi dall’INPS in misura non inferiore all’80% ed iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
b) aver maturato 20 di contribuzione Solo per chi ha la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo sono sufficienti, per la pensione di vecchiaia , 5 anni di contributi a 65 anni (per tutti uomini e donne).
Fino al 2015 le lavoratrici possono scegliere di andare in pensione con un’età minima di 57 anni e 35 anni di contribuzione optando per il calcolo della pensione con il solo sistema contributivo, calcolo che, quasi sempre, non conveniente.
PENSIONE DI ANZIANITA’
Anche per queste pensioni , viene introdotta una sola finestra mobile che sposta in avanti la decorrenza della pensione di 12 o 18 mesi dal perfezionamento del requisito a seconda si tratti di lavoratore/ lavoratrice dipendente (pubblico o privato ) o di lavoratore /lavoratrice autonomo o parasubordinato.
Pensione con meno di 40 anni di contribuzione
Il requisito da perfezionare dal 1^ gennaio 2011 è: Pensione con almeno di 40 anni di contribuzione
Raggiunti i 40 anni di contribuzione, si può accedere alla pensione di anzianità senza vincoli di età, ma anche qui occorre attendere la finestra mobile. Requisiti maturati Uscite con le attuali Uscite con il nuovo Mesi in più
Gennaio Luglio 2011* Febbraio 2012 7
• la finestra si apre solo se la lavoratrice o il lavoratore ha compiuto 57 anni di età entro la fine del mese precedente l’apertura della finestra stessa (cioè, 30 giugno o 30 settembre).in caso contrario,il diritto a pensione scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo.
attuali finestre sistema Gennaio Ottobre 2011 Agosto 2012 10
La finestra mobile prevista da questa tabella si applica anche a quei lavoratori/ lavoratrici che maturano i requisiti per la pensione di anzianità con 40 anni con la totalizzazione della contribuzione versata in più gestioni previdenziali.
SOGGETTI PER CUI RESTANO IN VIGORE LE FINESTRE ATTUALI
Le finestre vigenti, previste dalla legge n. 247 del 2007, rimangono in vigore per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità ( sia con meno di 40 anni di contributi che con 40 e più anni di contributi) entro il 31.12.2010.
PERTANTO NEL 2011 POTRANNO ANDARE IN PENSIONE: a) di vecchiaia : • i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – pubblici e privati ( con alcune eccezioni es: lavoratori della scuola) – che hanno perfezionato i requisiti ( età e contribuzione = quota 95 ) entro il 30.06.2010;
DAL 1^ APRILE
a) di vecchiaia:
DAL 1^ LUGLIO
c) di vecchiaia: d) di anzianità con meno di 40 anni: e) di anzianità con 40 e più di contributi: L’ultima delle attuali finestre si apre il 01/01/2012 per i lavoratori autonomi che hanno perfezionato il diritto alla pensione di anzianità con meno di 40 anni (quindi quota 96) entro il 31.12.2010.
|



